Archive for Ottobre 1st, 2007

Ott 01 2007

Delibera comunale: aliquote e detrazione ici

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Comune di NEBBIUNO
Delibera c.c. nr. 2 del 2/04/2007
Oggetto: determinazione aliquote e detrazione ici anno 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. di rideterminate , nello spirito di ridurre la pressione tributaria, nella misura del 4,50 per mille l’aliquota d’imposta prevista per le unita’ adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, cosi’ come individuate dal vigente Regolamento Comunale dell’imposta.
2. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2007 come segue:

• Aliquota ordinaria 7,0 per mille
• Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille
• Detrazione concessa per abitazione principale € 103,29;

3. Di confermare il valore delle aree fabbricali così come deliberate dalla deliberazione C.C. n.22 del 03 agosto 2000 nelle misure risultanti dal seguente prospetto:

Definizione Indice di edificabilità Valori

Aree di completamento (dei nuclei urbani)
I.F. 0,70 mc/mq €/mq 51,65

Aree di completamento (dei nuclei per residenza temporanea)
I.F. 0,45 mc/mq €/mq 46,48

Aree per l’edilizia economico popolare
I.F. 1,30 mc/mq €/mq 51,65

Per tutte le altre aree edificabili Vari €/mq 25,82

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Ott 01 2007

Aliquote I.C.I. - anno 2007

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Presentazione delle aliquote I.C.I.

Aliquota Ordinaria 7,00 per mille
Aliquota Abitazione Principale 4,50 per mille
Detrazione per abitazione principale 103,29 Euro
Imposta di scopo NO

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Ott 01 2007

Regolamento I.C.I.

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Data Delibera: 02/04/2007

Numero Delibera: 3

Data entrata in vigore: 01/01/2007

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo:

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI

N° articoli: 22

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Art. 1
Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l’applicazione nel Comune di Nebbiuno dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2
Presupposto

2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Art. 3
Descrizione di fabbricati e aree

1.Ai fini dell’imposta di cui all’articolo:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità’ di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

d) Ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 N. 984 questo Comune ricade in zona montana e pertanto le aree di cui al comma c presente articolo sono da considerarsi esenti dall’imposta.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5
Soggetto attivo

1. L‘imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L’imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

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