Ott 02 2007
Accensione degli Impianti Termici
… a servizio del cittadino
Per l’accensione degli Impianti Termici, il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere, a far data dal 15 ottobre e sino al 15 aprile. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Di seguito, richiamiamo quanto disposto in merito alla manutenzione ed all’esercizio degli impianti, secondo la normativa vigente.
Guida alla Manutenzione ed esercizio di
IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE A 35 KW
Per impianto individuale si intende sia quello relativo ai fabbricati unifamiliari, sia quello delle cosiddette caldaie autonome da appartamento.Il responsabile dell’impianto è l’occupante a qualsiasi titolo (proprietario o inquilino) dell’alloggio.Il responsabile dell’impianto risponde per legge dell’impianto termico a lui affidato e della sicurezza. Deve inoltre rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente (20° C + 2° C di tolleranza).
Il responsabile può delegare un “terzo responsabile”, cioè un’impresa o un tecnico qualificato e abilitato iscritti negli elenchi professionali o di categoria e rispondenti a requisiti di idonea competenza tecnica.
La legge impone al responsabile di un impianto termico di potenza inferiore ai 35 KW l’obbligo di fare eseguire una manutenzione ogni anno e un’analisi di combustione ogni due anni.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE:
- Compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati.
- Effettuare o far effettuare tutte le verifiche di combustione, con periodicità di almeno una volta ogni due anni.
- Garantire una accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.
- Effettuare o far effettuare la manutenzione durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere periodicità di almeno una volta all’anno.
- Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissioni nocive oltre i limiti stabiliti dalla legge.
- Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci.
- Far pervenire tramite dichiarazione biennale alla Provincia di Genova i risultati delle verifiche effettuate a riprova del rispetto delle norme imposte dal DPR 412/93.
- verifica della tenuta dell’impianto a gas con ricerca ed eliminazione di eventuali perdite;
- controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
- controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti;
- controllo della regolarità di accensione e spegnimento;
- pulizia del bruciatore principale e, per impianti a gas, del bruciatore pilota;
- pulizia dello scambiatore lato fumi;
- controllo dell’evacuazione dei fumi con prova di tiraggio;
- regolazione della portata termica, se necessaria;
- controllo che lo scarico della valvola di sicurezza relativa all’acqua non sia bloccato;
- controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua;
- controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale;
- controllo della linea elettrica;
- compilazione del libretto di impianto;
- compilazione del Rapporto di Controllo su modello conforme al modello H.
Il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dalla legge (da € 516,00 a € 2.582,00) in caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio.
La certificazione biennale è uno strumento previsto dalla legge sostitutivo del controllo che l’Ente, sempre per legge, deve eseguire su tutti gli impianti termici posti sotto la sua competenza (gli impianti posti sotto la competenza della Provincia di Genova sono tutti quelli presenti sul territorio Provinciale, con esclusione del Comune di Genova).
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°43, prot. N°68075 del 18/10/1999, venivano approvate le nuove modalità di presentazione delle certificazioni per il biennio 2000 - 2002 e successivi, come di seguito specificato:
Con l’entrata in vigore dell’art. 15 del DPR 551/99, la fase transitoria prevista per i primi tre bienni (1994 - 96, 1996 - 98, 1998 - 2000) è stata resa permanente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore ai 35KW. Lo stesso prevede che, limitatamente agli impianti succitati, i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzine o i proprietari degli stessi trasmettano l’apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato H del DPR 551/99;
Di stabilire la data del 31 LUGLIO quale scadenza naturale di ogni biennio (2002, 2004, 2006…etc.), salvo proroghe;
Di stabilire che la trasmissione delle certificazioni presso gli uffici della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3 o presso i competenti uffici Provinciali disolocati sul territorio, venga eseguita periodicamente a cura delle Ditte manutentrici;
Di stabilire come modalità di pagamento dell’onere previsto dall’art. 15 del DPR 551/99 (onere per l’effettuazione dei controlli a campione attualmente previsti in € 7,00), l’utilizzo di un contrassegno autoadesivo diviso in due tagliandi; il primo di questi (tagliando A) verrà applicato sulla certificazione (modello H) che il tecnico dovrà compilare a seguito delle operazioni di verifica eseguite sull’impianto, il secondo (tagliando R) verrà applicato sul libretto d’impianto e costituirà ricevuta per l’utente. I contrassegni potranno essere ritirati dalle Ditte manutentrici presso l’Ente, previa consegna dell’attestato di pagamento (c/c postale o altro) di un importo pari al valore del numero di contrassegni richiesti. Le Ditte manutentrici provvederanno ad addebitare all’utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull’impianto.
Sulle dichiarazioni presentate l’Ente procede ad eseguire gratuitamente un certo numero di controlli “a campione” per verificare l’autenticità di quanto dichiarato ; i criteri di scelta del campione sono stabiliti dall’Ente.
Chi non presenta la dichiarazione verrà sottoposto a “controllo d’ufficio” con onere di spesa a suo carico ; il costo del controllo è stabilito dall’Ente.
Gli estremi delle manutenzioni e i risultati delle analisi di combustione vanno riportati negli appositi spazi previsti sul “libretto d’impianto” ; la mancanza o l’incompletezza di questi dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 ( art. 34 c. 5 legge 10/91 ).
I termini per la presentazione delle dichiarazioni relative al biennio in corso verranno resi noti da questo Ente tramite l’affissione di manifesti.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione biennale, verranno eseguite le previste verifiche d’ufficio che comporteranno a carico dell’utente un onere per rimborso spese pari a € 60,00 =
LIBRETTO DI IMPIANTO
Il libretto di impianto (per gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW) è una vera e propria carta d’identità della caldaia. Esso contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della mnutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli da parte degli Enti Locali.
Questo libretto deve essere compilato inizialmente dall’installatore nel caso di nuva caldaia, mentre nel caso di impianti già esistenti dovrà essere predisposto dal responsabile dell’impianto stesso.
N.B. : è fatto obbligo all’installatore dell’impianto, all’atto della messa in servizio dello stesso, eseguire la prima analisi di combustione e riportarne i risultati sul libretto di impianto.
Le informazioni riferite alla guida sono state tratte da:
Nessun commento
