Mag 08 2008
On line il regolamento ICI
Disponibile sul sito il regolamento ICI
Potete prenderne visione cliccando qui Regolamento ICI
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Apr 10 2008
ESTRATTO DELIBERA C.C NR. 3 DEL 31/03/2008
ALL’OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI ANNO 2008”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 con il quale, a decorrere dall’anno 1993, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Visti i commi 48 e seguenti dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 che hanno apportato modifiche alla disciplina dell’imposta, prevedendo tra l’altro la possibilità di introdurre aliquote differenziate in relazione a varie tipologie di immobili;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 02.04.2007;
Richiamata la delibera del C.C nr. 2 del 2/04/2007 con la quale è stata determinata la struttura dell’imposta comunale e le relative aliquote per l’anno 2007, come di seguito riportato:
• Aliquota ordinaria 7,0 per mille
• Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille
• Detrazione concessa per abitazione principale € 103,29;
Ott 01 2007
Comune di NEBBIUNO
Delibera c.c. nr. 2 del 2/04/2007
Oggetto: determinazione aliquote e detrazione ici anno 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1. di rideterminate , nello spirito di ridurre la pressione tributaria, nella misura del 4,50 per mille l’aliquota d’imposta prevista per le unita’ adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, cosi’ come individuate dal vigente Regolamento Comunale dell’imposta.
2. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2007 come segue:
• Aliquota ordinaria 7,0 per mille
• Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille
• Detrazione concessa per abitazione principale € 103,29;
3. Di confermare il valore delle aree fabbricali così come deliberate dalla deliberazione C.C. n.22 del 03 agosto 2000 nelle misure risultanti dal seguente prospetto:
Definizione Indice di edificabilità Valori
Aree di completamento (dei nuclei urbani)
I.F. 0,70 mc/mq €/mq 51,65
Aree di completamento (dei nuclei per residenza temporanea)
I.F. 0,45 mc/mq €/mq 46,48
I.F. 1,30 mc/mq €/mq 51,65
Per tutte le altre aree edificabili Vari €/mq 25,82
Ott 01 2007
Presentazione delle aliquote I.C.I.
Aliquota Ordinaria 7,00 per mille
Aliquota Abitazione Principale 4,50 per mille
Detrazione per abitazione principale 103,29 Euro
Imposta di scopo NO
Ott 01 2007
Data Delibera: 02/04/2007
Numero Delibera: 3
Data entrata in vigore: 01/01/2007
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI
N° articoli: 22
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Art. 1
Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
Art. 2
Presupposto
Art. 3
Descrizione di fabbricati e aree
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità’ di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
d) Ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 N. 984 questo Comune ricade in zona montana e pertanto le aree di cui al comma c presente articolo sono da considerarsi esenti dall’imposta.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
Art. 5
Soggetto attivo
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.