ott 01 2007
Regolamento I.C.I.
Data Delibera: 02/04/2007
Numero Delibera: 3
Data entrata in vigore: 01/01/2007
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI
N° articoli: 22
——————————————————————————–
Art. 1
Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
Art. 2
Presupposto
Art. 3
Descrizione di fabbricati e aree
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità’ di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
d) Ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 N. 984 questo Comune ricade in zona montana e pertanto le aree di cui al comma c presente articolo sono da considerarsi esenti dall’imposta.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
Art. 5
Soggetto attivo
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.


